{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-22-1_2008-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101240&nX40_KEY=4921860&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "233649818efd6579b8ff049363eaf1a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.22-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per la realizzaizone di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale-terziaria innovativa)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:38", "Checksum": "9793fec6e27306b3a869de2d1c7b072c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1\nRegesto:\nEspropriazione formale per la realizzaizone di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale-terziaria innovativa)\n\n\nfacendo essa disattende il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad\nevitare o limitare il danno.\nNe consegue che, difettando perlomeno i requisiti dell’imprevedibilità e della\ngravità del danno, il risarcimento rivendicato di fr. 30/40'000.- non può\nessere accordato.\n8.L’espropriata\nchiede la rifusione di fr. 66'450.- per la pavimentazione esistente sulla\nsuperficie espropriata appositamente trattata contro l’umidità della falda.\nL’indennità espropriativa comprende, oltre al valore venale del diritto\nespropriato ed all’eventuale svalutazione della frazione residua, anche il\ncorrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché\nsiano una conseguenza dell’espropriazione (art. 11 let. c Lespr.). Il\npregiudizio, che dev’essere oggettivo e che presuppone un nesso di causalità\ncon l’evento espropriativo, è risarcibile sono nella misura in cui il diritto\nad una piena indennità non sia già soddisfatto con la rifusione dell’intero\nvalore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196-197, 200).\nNormalmente i costi che il proprietario ha sopportato in passato per la\npavimentazione della superficie esproprianda non sono rimborsati perché si\nritiene che siano già compensati con il versamento del valore venale della\nsuperficie stessa. In concreto, tuttavia, trattandosi di una pavimentazione\nparticolare eseguita prima dell’approvazione del PRP-PF, ossia quando il proprietario\nnon poteva sapere che l’investimento finanziario sarebbe stato vanificato\ndall’espropriazione, un risarcimento pare giustificato.\nLa superficie in questione misura ca. 300 mq ed è rivestita con una pavimentazione\nin calcestruzzo frattazzato il cui valore a nuovo può essere quantificato in\nfr. 150.- il mq (scarifica, sottofondo, calcestruzzo, additivi, armatura e\nfiniture superficiali). Considerato un deprezzamento per vetustà del 50%\nl’indennità è fissata in fr. 75.- il mq per complessivi fr. 22'500.-.\n9.L’anticipata\nimmissione in possesso non è stata chiesta né esercitata e di conseguenza non\npossono essere riconosciuti interessi al saggio usuale a norma dell’art. 52\ncpv. 3 Lespr..\nSemmai, decorsi 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità, saranno\ndovuti gli interessi di mora (art. 54 cpv. 1 Lespr.) al tasso del 5% (art. 73\ncpv. 1 CO).\n10.\nLa tassa di giustizia e le spese\nsono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata,\nche si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto alla rifusione delle\nripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla\nvertenza.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le\nseguenti indennità:\n1.1. fr. 200.- il mq per l’espropriazione formale di mq 443\n1.2. fr. 6.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 45\n1.3. fr. 60'560.- per titolo di svalutazione della porzione residua\n1.7. fr. 22’500.- per la pavimentazione\n3. La tassa di giustizia in fr. 1’000.- e le spese di perizia in fr. 555.40 sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 2'000.- per ripetibili.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}