{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-22-1_2008-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101240&nX40_KEY=4921860&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "233649818efd6579b8ff049363eaf1a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.22-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per la realizzaizone di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale-terziaria innovativa)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:38", "Checksum": "9793fec6e27306b3a869de2d1c7b072c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-1\nRegesto:\nEspropriazione formale per la realizzaizone di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale-terziaria innovativa)\n\nseguente:\nnel 2007\n- fr. 215.- il mq per i mapp. no. 2075 e 2511 di complessivi mq 5770, loc. __________,\nzona industriale A1 (iscr. a RF l’8.1.2007 al d.g. 148);\n- fr. 215.52 il mq per il mapp. no. 2510 di mq 464, loc. __________, zona\nindustriale A1 (iscr. a RF il 22.1.2007 al d.g. 814);\nnel 2006\n- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2086 di mq 20866, loc. __________, zona\nindustriale A1 (iscr. a RF il 6.7.2006 al d.g. 4924);\n- fr. 308.17 il mq per il mapp. no. 2517 di mq 2729, loc. __________, zona\nindustriale A1 (iscr. a RF il 21.3.2006 al d.g. 2048). Il trapasso è avvenuto\nin seguito ad esercizio di un diritto di compera annotato il 20.12.2005;\n- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2085 di mq 4499, loc. __________, zona\nindustriale A1 (iscr. a RF il 18.8.2006 al d.g. 6290);\nnel 2000\n- fr. 137.19 il mq per il mapp. no. 2090 di mq 8747, loc. __________, zona\nindustriale A3 (iscr. a RF il 3.4.2000 al d.g. 2719);\n- fr. 210.- il mq per il mapp. no. 2087 di mq 1632, loc. __________, zona\nindustriale A1 (iscr. a RF il 22.12.2000 al d.g. 10004);\nnel 1999\n- fr. 60.69 il mq per una quota di comproprietà di 1/3 sui mapp. no. 2085, 2402\ne 2420 di complessivi mq 4499, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF\nil 15.6.1999 al d.g. 4621). Il trapasso è avvenuto in seguito ad\naggiudicazione;\nnel 1998\n- fr. 169.90 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona\nindustriale A3 (iscr. a RF il 17.11.1998 al d.g. 8340);\n- fr. 220.89 il mq per i mapp. no. 2127 e 2133 di complessivi mq 6338, loc. __________,\nzona industriale A1 (iscr. a RF il 25.11.1998 al d.g. 8550);\n- fr. 169.70 il mq per il mapp. no. 2128 di mq 3241, loc. __________, zona\nindustriale A3 (iscr. a RF il 30.11.1998 al d.g. 9996);\nnel 1996\n- fr. 166.77 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona\nindustriale A3 (iscr. a RF l’11.7.1996 al d.g. 5763).\nAlla luce di tali risultanze l’indennità rivendicata dall’espropriata appare\nd’acchito eccessiva essendo palesemente smentita dalle transazioni ufficiali\nreperite. Prescindendo dal prezzo massimo (mapp. no. 2517) e da quello minimo (mapp. no. 2085,\n2402 e 2420) che, come già rilevato, non sono decisivi ai fini dell’estimo,\nrisulta che le due fasce costituenti la zona industriale si distinguono per il\nvalore, la zona A1 ravvisando un valore medio di fr. 215.-/220.- il mq e la\nzona A3 di fr. 166.-/170.- il mq. Questa differenza si riconduce al fatto che\nla zona A3 appare meno attrattiva dal profilo commerciale, da un canto per le\ndiverse quantità edificatorie predefinite – ritenuto un i.s. 0.7 nel settore A3\ned un i.s. 0.9 nel settore A1 (cfr. ris. 19.9.1995 p. 13) – e d’altro canto per\nla necessità inevitabile di concentrare la costruzione su di un’area limitata\nrispetto alla zona A1 e per la minore disponibilità di superficie per servizi\nesterni.\nComplessivamente il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle quotazioni ufficiali\ntanto più che dall’approvazione del PRP-PF ad oggi sono rimaste mediamente\ncostanti e senza oscillazioni degne di nota. Si può quindi ragionevolmente\nritenere che i valori medi attuali nel comprensorio del __________ siano di fr.\n220.- il mq per la fascia A1 e di fr. 170.- il mq per la fascia A3.\n5.2. Il mapp. no. 2088 è un terreno piano di conformazione regolare non\nparticolarmente ampio ma che si presta allo sfruttamento ammesso dal PRP-PF con\nuna SUL massima consentita di mq 900 (art. 11 NAPR) che può essere\neffettivamente sfruttata. Essendo assegnato alla fascia A3, sulla base delle\nosservazioni di cui sopra, di principio è meno pregiato rispetto ai terreni\nappartenenti alla zona A1 con la conseguenza che l’indennità offerta dal Comune\ndi fr. 200.- il mq si rivela senz’altro favorevole. Per questo motivo può\nessere confermata.\n6.L’occupazione\ntemporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per\ndefinizione essa comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi\nmateriale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere\nla costruzione dell’opera stessa senza intralci. La relativa indennità copre il\ndanno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che\nil proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1\nLespr. (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF\n109 Ib 273). Normalmente l’indennità\nmetrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott.\n26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).\nIn concreto l’indennità offerta nella tabella (fr. 6.- il mq), sulla quale\nl’espropriata non si è pronunciata, supera di gran lunga i canoni\ngiurisprudenziali rivelandosi assai generosa. Perciò può essere confermata.\n7.L’espropriata\nsostiene che l’espropriazione priva la proprietà della sua parte più pregiata\ndeterminandone il deprezzamento; per questo motivo sollecita un’indennità di\nfr. 300'000.-. Inoltre essa rivendica un’indennità di fr. 30/40'000.- per il peggioramento\ndelle qualità di vita riconducibile al notevole carico ambientale derivante dal\ntraffico stradale.\n7.1. Le suddette pretese ricadono sotto l’art. 11 let. b Lespr. in base al\nquale, nell’ipotesi di espropriazione parziale, l’indennità deve comprendere il\npregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una\nconseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.\n183-185).\nStando alla giurisprudenza un deprezzamento della porzione residua potrebbe\nessere dato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter\npiù essere sfruttato razionalmente oppure qualora fosse privato di vantaggi\ninfluenti sul valore della proprietà, vale a dire di un’importante area di"}