Le questioni risolte con accordo sono stralciate. 4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune di ISEP 1 con l’obbligo di corrispondere all’espropriato fr. 1'300.- per ripetibili. 5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 6. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Armando Petrini