192) ed è individuabile nella perdita del valore a reddito. Trattandosi di risarcimento aggiuntivo e dovendo escludere l’indebito cumulo di indennità, è rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal valore venale del diritto espropriato. Perciò il danno è solitamente calcolato detraendo dal valore di locazione capitalizzato del posteggio, il valore venale della superficie espropriata: oggetto di risarcimento è la differenza che ne risulta, purché sia positiva (RDAT 1989 no. 74, II-1996 no. 44; TRAM 31.7.1998 in re Stato del Cantone Ticino/M., 18.8.1998 in re Stato del Cantone Ticino/G.; TE 3.12.2004 in re Comune di C./B.). 5.2.