All’udienza di conciliazione del 4.11.2003 le parti hanno consensualmente fissato l’indennità per le piante in fr. 2'000.- a corpo, riconfermandosi per il resto nelle rispettive offerte e richieste. Un sopralluogo è stato esperito il successivo 16.12.2003. Il proprietario ha concesso l’anticipata immissione in possesso con effetto dal 27.8.2003 mentre il progetto definitivo è stato approvato con sentenza del 24.11.2003. 2. L’intesa raggiunta sull’indennità espropriativa per le piante risultante dal verbale di udienza del 4.11.2003 si configura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr.) e solleva questo Tribunale dall’obbligo di statuire nel merito. 3.