{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-18-3_2005-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86912&nX40_KEY=4711283&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "547e1dc900002f79793e54c59cba1581"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["20.2004.18-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale (indennità per terreni in zona edificabile R6; sentenza parzialmente riformata nel punto n. 1.2 del dispositivo dalla decisione 21.11.2005 del TRAM)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:41:25", "Checksum": "c3089ab7b242ca277a432ee50f925fe2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-3\nRegesto:\nespropriazione formale (indennità per terreni in zona edificabile R6; sentenza parzialmente riformata nel punto n. 1.2 del dispositivo dalla decisione 21.11.2005 del TRAM)\n\n\n5. 5.1.\nL’espropriato sostiene che il fronte stradale della particella ospita\ncomodamente 6 posteggi, utilizzati a fini espositivi, 3 dei quali saranno\nsoppressi in seguito all’intervento espropriativo e la cui rinuncia legittima\nun indennizzo quantificato complessivamente in fr. 59'400.-.\nIl sacrificio di posteggi o di aree destinate a posteggio si annovera,\nnormalmente, tra i pregiudizi indennizzabili in applicazione dell’art. 11 let.\nb Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192) ed è individuabile\nnella perdita del valore a reddito.\nTrattandosi di risarcimento aggiuntivo e dovendo escludere l’indebito cumulo di\nindennità, è rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal valore venale\ndel diritto espropriato. Perciò il danno è solitamente calcolato detraendo dal\nvalore di locazione capitalizzato del posteggio, il valore venale della\nsuperficie espropriata: oggetto di risarcimento è la differenza che ne risulta,\npurché sia positiva (RDAT 1989 no. 74, II-1996 no. 44; TRAM\n31.7.1998 in re Stato del Cantone Ticino/M., 18.8.1998 in re Stato del Cantone\nTicino/G.; TE 3.12.2004 in re Comune di C./B.).\n5.2. Nella fattispecie concreta è assodato e non è contestato che il fronte\nstradale del mapp. no. 462 è adibito all’esposizione di automobili in vendita\n(cfr. documentazione fotografica). Per la verità non risulta dagli atti che i\nposteggi siano stati formalmente autorizzati mediante licenza edilizia, ma è\naltrettanto vero che la proprietà dispone di uno spazio utilizzabile ed\neffettivamente utilizzato quale parcheggio e che tale destinazione è sin qui\nstata tollerata dal Municipio; l’avesse ritenuta illecita avrebbe potuto\npretendere la rimozione dei veicoli o quantomeno l’inoltro di una domanda di\ncostruzione in sanatoria.\nL’ampiezza del sedime è stata accertata in sede di sopralluogo (cfr. verbale\ndel 16.12.2003): prescindendo dall’accesso al retrostante garage che misura ml\n4.80 e che per ovvi motivi di mobilità deve restare libero, resta una\nsuperficie lunga ml 12.90 (misurata tra i due spigoli del sub. A) e profonda ml\n7 (misurata tra lo spigolo dell’edificio e la bordura stradale).\nDi conseguenza, considerata la larghezza media di un posteggio tale da\nconsentire l’accesso comodo al veicolo esposto (m 2.50), risulta uno spazio\nutile per 5 posti auto collocati perpendicolarmente allo stabile. Tale\ncircostanza, al di là delle nude cifre, ha trovato concreto riscontro in\noccasione del sopralluogo.\nL’intervento espropriativo si ripercuote sulla profondità del sedime\nriducendola a ml 5.50 e quindi amputando in parte una superficie che si rivela\nessenziale ai fini dell’attività aziendale. In queste condizioni un\nrisarcimento non può essere negato.\nLa nuova situazione non preclude ogni possibilità di posteggio ma ne condiziona\nl’angolazione laddove rimane, ed è preferibile, la possibilità di parcheggio\nobliquo tuttavia limitato a 3 automobili. In definitiva, quindi, i posti auto\npersi sono 2.\nIl canone locativo per 1 posteggio in quella zona è stimato per apprezzamento\nin fr. 100.- mensili; il reddito annuo di fr. 1'200.- capitalizzato al tasso\nfavorevole del 6.5% ammonta a fr. 18'461.50; per 2 posteggi corrisponde quindi\na fr. 36'923.-. Dedotto il valore del sedime (mq 28 x fr. 800 = 22'400.-),\nl’indennità per il sacrificio di 2 posteggi è dunque fissata in fr. 14'523.- a\ncorpo.\n6. Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale che decorrono 27.8.2003, data dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. Il Comune di ISEP 1 è tenuto a versare al\nproprietario del mapp. no. 462 le seguenti indennità:\n1.1. fr. 800.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 28;\n1.2. fr. 14'523.- a corpo per la soppressione di 2 posteggi.\n2. Le predette indennità sono completate con gli\ninteressi al 3.5% a decorrere dal 27.8.2003.\n3. Le\nquestioni risolte con accordo sono stralciate.\n4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune di ISEP 1 con l’obbligo di corrispondere all’espropriato fr. 1'300.- per ripetibili.\n5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Armando Petrini"}