Poiché gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 24 del mapp. no. 458 il ISEP 1 è tenuto a versare un’indennità di fr. 665.- il mq oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 27.8.2003. 2. La richiesta di indennità per svalutazione della frazione residua è respinta. 3. Le questioni risolte con accordo sono stralciate. 4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili. 5.