immutata. In ogni caso, il pregiudizio sarebbe da ricondurre, semmai, non all’intervento espropriativo bensì ai flussi di traffico sulla strada e si produrrebbe anche se il fondo non fosse colpito da espropriazione. Stando così le cose non può essere ammesso alcun pregiudizio tale da giustificare un indennizzo per titolo di deprezzamento della frazione residua. 6. L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale federale, che decorrono 27.8.2003, data dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.). 7. Poiché gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.