{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-18-2_2005-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86043&nX40_KEY=4711283&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41705995938132d83b2298d8dba0b7c3"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["20.2004.18-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:41:24", "Checksum": "b74f39779574aab019dae67acb987056", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n\npossibilità d’uso del terreno restante – quale conseguenza dell’espropriazione\n– è compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie\navulsa.\nNondimeno potrebbe legittimare un’indennità ulteriore l’amputazione che\nprovocasse un deprezzamento della frazione residua (art. 11 let. b Lespr.)\nravvisabile specialmente qualora, in ragione dell’espropriazione, l’area\nrimanente fosse ridotta o deformata a tal punto da non poter più essere\nsfruttata razionalmente, oppure qualora un’eventuale costruzione esistente\nfosse privata di un’importante area di sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998\nno. 27 c. 3.1).\n5.2. E’ già stato detto che gli elementi penalizzanti della proprietà al mapp.\nno. 458 risiedono nelle caratteristiche della particella stessa. L’intervento\nespropriativo incide in minima parte sulla situazione ritenuto che comunque il\nfondo non è sfruttato né è sfruttabile secondo i parametri della zona R6. Dal\nprofilo edificatorio non si intravede quindi alcuna svalutazione.\nA ciò si aggiunge che il fondo già è esposto ad immissioni foniche ed\natmosferiche non indifferenti – prodotte da una strada a forte traffico quale è\nVia __________ – che l’esiguo giardino e la siepe, cui possono essere\nriconosciute funzioni decorative e di solo riparo visivo, non bastano a\nschermare completamente.\nD’altra parte se è vero che con l’espropriazione di una striscia del fronte\nstradale la profondità del giardino sarà ridotta di ml 1.50, non è meno\ntrascurabile che la siepe sarà ricostituita e che il sedime espropriato è\ndestinato alla costruzione di un marciapiede per cui l’effettiva distanza tra\nla proprietà e la carreggiata, vera fonte di inquinamento, rimane pressoché\nimmutata.\nIn ogni caso, il pregiudizio sarebbe da ricondurre, semmai, non all’intervento espropriativo\nbensì ai flussi di traffico sulla strada e si produrrebbe anche se il fondo non\nfosse colpito da espropriazione.\nStando così le cose non può essere ammesso alcun pregiudizio tale da\ngiustificare un indennizzo per titolo di deprezzamento della frazione residua.\n6. L’indennità\nespropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato\ndal Tribunale federale, che decorrono 27.8.2003, data dell’anticipata\nimmissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).\n7. Poiché gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 24 del\nmapp. no. 458 il ISEP 1 è tenuto a versare un’indennità di fr. 665.- il mq\noltre interessi al 3.5% a decorrere dal 27.8.2003.\n2. La richiesta di indennità per svalutazione\ndella frazione residua è respinta.\n3. Le questioni risolte con accordo sono stralciate.\n4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.\n5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla presidente il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Armando Petrini"}