{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-18-2_2005-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86043&nX40_KEY=4922281&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41705995938132d83b2298d8dba0b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.18-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:49:49", "Checksum": "d44b7c11e2bbba324e88e3ef655560a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n\nstessa particella che è riscontrabile già prima dell’intervento espropriativo e\nche quest’ultimo non inasprisce ulteriormente.\nPertanto, giustificandosi una riduzione del 30% ca. rispetto al valore medio di\nzona, l’indennità è fissata in fr. 665.- il mq.\n5. Gli\nespropriati sostengono che, praticamente privata del giardino in seguito\nall’intervento espropriativo, la proprietà subirebbe una svalutazione tale da\ngiustificare un indennità.\n5.1. Normalmente nell’ipotesi di espropriazione parziale la diminuzione delle\npossibilità d’uso del terreno restante – quale conseguenza dell’espropriazione\n– è compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie\navulsa.\nNondimeno potrebbe legittimare un’indennità ulteriore l’amputazione che\nprovocasse un deprezzamento della frazione residua (art. 11 let. b Lespr.)\nravvisabile specialmente qualora, in ragione dell’espropriazione, l’area\nrimanente fosse ridotta o deformata a tal punto da non poter più essere\nsfruttata razionalmente, oppure qualora un’eventuale costruzione esistente\nfosse privata di un’importante area di sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998\nno. 27 c. 3.1).\n5.2. E’ già stato detto che gli elementi penalizzanti della proprietà al mapp.\nno. 458 risiedono nelle caratteristiche della particella stessa. L’intervento\nespropriativo incide in minima parte sulla situazione ritenuto che comunque il\nfondo non è sfruttato né è sfruttabile secondo i parametri della zona R6. Dal\nprofilo edificatorio non si intravede quindi alcuna svalutazione.\nA ciò si aggiunge che il fondo già è esposto ad immissioni foniche ed\natmosferiche non indifferenti – prodotte da una strada a forte traffico quale è\nVia __________ – che l’esiguo giardino e la siepe, cui possono essere\nriconosciute funzioni decorative e di solo riparo visivo, non bastano a\nschermare completamente.\nD’altra parte se è vero che con l’espropriazione di una striscia del fronte\nstradale la profondità del giardino sarà ridotta di ml 1.50, non è meno\ntrascurabile che la siepe sarà ricostituita e che il sedime espropriato è\ndestinato alla costruzione di un marciapiede per cui l’effettiva distanza tra\nla proprietà e la carreggiata, vera fonte di inquinamento, rimane pressoché\nimmutata.\nIn ogni caso, il pregiudizio sarebbe da ricondurre, semmai, non all’intervento espropriativo\nbensì ai flussi di traffico sulla strada e si produrrebbe anche se il fondo non\nfosse colpito da espropriazione.\nStando così le cose non può essere ammesso alcun pregiudizio tale da\ngiustificare un indennizzo per titolo di deprezzamento della frazione residua.\n6. L’indennità\nespropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato\ndal Tribunale federale, che decorrono 27.8.2003, data dell’anticipata\nimmissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).\n7. Poiché gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 24 del\nmapp. no. 458 il ISEP 1 è tenuto a versare un’indennità di fr. 665.- il mq\noltre interessi al 3.5% a decorrere dal 27.8.2003.\n2. La richiesta di indennità per svalutazione\ndella frazione residua è respinta.\n3. Le questioni risolte con accordo sono stralciate.\n4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.\n5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla presidente il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Armando Petrini"}