{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-18-2_2005-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86043&nX40_KEY=4922281&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41705995938132d83b2298d8dba0b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.18-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:49:49", "Checksum": "d44b7c11e2bbba324e88e3ef655560a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-2\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 41/03\n|\nLugano 29 marzo 2005 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Claudio Morandi ing. Eraldo Pianetti |\n|\nsegretario giudiziario |\nArmando Petrini |\nstatuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione avviata da\n|\n|\nISEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\ne MCON 1\n|\n|\n|\nnell'ambito della formazione di un marciapiede in Via __________,\nrelativamente ai mapp. n. 458 e 459 RFD di __________, __________, |\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1. 1.1.\nIl Comune di __________ (ora ISEP 1) ha risolto di costruire un marciapiede di\nml 1.50 lungo un tratto di ca. 230 ml del lato a monte di Via __________. Il\nMessaggio municipale no. 1506 finalizzato alla concessione del relativo credito\ned al prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% dei costi è stato\napprovato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 28.4.2003.\nIl progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 7.7 al 6.8.2003.\n1.2. La costruzione dell’opera comporta l’espropriazione di ca. mq 24 del mapp.\nno. 458, appartenente a MCON 2 e MCON 1 in ragione di ½ ciascuno, contro\nversamento di un’indennità di fr. 350.- il mq, come pure l’espropriazione di\nca. mq 13 del mapp. no. 459, comproprietà coattiva pertinente per 1/3 alla\npart. no. 458, contro versamento di un’indennità di fr. 70.- il mq (cfr.\ntabella di espropriazione).\nCon memoria 4.8.2003 i proprietari hanno contestato genericamente le indennità\nofferte peraltro lamentando la mancata assegnazione di un risarcimento per\ntitolo di svalutazione della frazione residua e sollecitando la sostituzione\ndella siepe esistente.\nAll’udienza di conciliazione del 4.11.2003 il Comune ha garantito il ripristino\ndella siepe e le parti hanno consensualmente fissato l’indennità per l’espropriazione\nparziale della coattiva al mapp. no. 459 in fr. 100.- il mq riconfermandosi,\nper il resto, nelle rispettive offerte e richieste.\nI proprietari hanno concesso l’anticipata immissione in possesso con effetto\ndal 27.8.2003 mentre il progetto definitivo è stato approvato con sentenza del\n24.11.2003.\n2. L’intesa\nraggiunta sull’indennità per l’espropriazione di ca. mq 13 della part. no. 459\ne sul ripristino della siepe risultante dal verbale di udienza del 4.11.2003 si\nconfigura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44\ncpv. 2 Lespr.) e solleva questo Tribunale dall’obbligo di statuire nel merito.\n3. Il\nmapp. no. 458 sito in loc. __________ Via __________ è così censito a RF:\nsub. b giardino mq 329\nsub. A abitazione mq 89\nsub. C autorimessa mq 79\nsub. D canile mq 7\ntotale mq 504\nLa proprietà, pianeggiante e di conformazione regolare, è edificata con una\ncasa di abitazione di un piano fuori terra.\nIl fondo risulta essere gravato da un onere di passo con ogni veicolo a favore\ndella retrostante part. No. 461 ed è attribuito alla zona R6 di PR.\n4. 4.1.\nL’espropriazione è subordinata al\nversamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del\ndanno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al\nsoggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non\navesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).\nL’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto\nespropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale\noggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe\nnell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,\n1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,\np. 734).\nStrumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,\nprevia incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,\npreferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a\nfondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per\nadeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e\nsoppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come\nanche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore\ndelle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II\n337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le\neventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché\nsiano concrete, nonché i diritto e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14\nLespr.).\nL’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di\nun adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto\nparagonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano\nanalizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto\nragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT\n1985 no. 92, II-1998 no. 27).\nIn quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o\nal di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi\npertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini\ndell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).\n4.2. In concreto il dies aestimandi risale al 27.8.2003 ed è di poco posteriore\nagli adeguamenti pianificatori intervenuti con la revisione del PR approvata\ndal Consiglio di Stato il 1°.7.2003.\nCiò premesso le indagini effettuate come di rito presso i pubblici registri\noffrono scarsi risultati laddove i terreni compravenduti sono ubicati per la\nmaggior parte nelle zone R2 ed R3.\n"}