Per la verità la circostanza non trova riscontro negli atti e le motivazioni addotte dall’espropriato a sostegno della revoca possono apparire discutibili specie se si considera che il Comune ha l’obbligo di prelevare contributi di miglioria (art. 1 cpv. 1 LCM), eventualmente compensandoli con l’indennità espropriativa (art. 17 cpv. 3 LCM), e che la facoltà di esonero non è funzione né conseguenza della cessione gratuita della superficie espropriata bensì è limitata all’ipotesi del grave disagio del contribuente (art. 22 cpv. 2 LCM). Nondimeno, stando così le cose, il Tribunale è tenuto a procedere d’ufficio alla stima (art. 30 Lespr.);