In concreto, dopo aver accettato l’espropriazione e la cessione gratuita come previsto nelle tabelle pubblicate (cfr. dichiarazione del 15.8.2003), il proprietario ha revocato l’accordo siccome viziato da errore, quest’ultimo riconducibile all’asserita garanzia inizialmente fornita dal Sindaco di esonero dal pagamento di contributi di miglioria e successivamente smentita dalle stesse autorità comunali (cfr. lettera del 21.10.2003). Per la verità la circostanza non trova riscontro negli atti e le motivazioni addotte dall’espropriato a sostegno della revoca possono apparire discutibili specie se si considera che il Comune ha l’obbligo di prelevare contributi di miglioria (art. 1 cpv.