{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-18-1_2005-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86050&nX40_KEY=4922281&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ef7ae4e6a7921866affa1061e37ca6d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.18-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:49:50", "Checksum": "393dc136730905730ceec00b88535f2d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2005 20.2004.18-1\nRegesto:\nespropriazione formale\n\nun adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto\nparagonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano\nanalizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto\nragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT\n1985 no. 92, II-1998 no. 27).\nIn quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o\nal di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi\npertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini\ndell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).\n4.2. In concreto il dies aestimandi risale al 19.11.2003 ed è di poco\nposteriore agli adeguamenti pianificatori intervenuti con la revisione del PR\napprovata dal Consiglio di Stato il 1°.7.2003.\nCiò premesso le indagini effettuate come di rito presso i pubblici registri\noffrono scarsi risultati laddove i terreni compravenduti sono ubicati per la\nmaggior parte nelle zone R2 ed R3.\nNondimeno alcune transazioni si distinguono in quanto riferibili ad oggetti destinati\nanche allo sfruttamento intensivo.\nTra questi il mapp. no. 455 di mq 13'785 ubicato in località __________ e\ncompravenduto al prezzo di fr. 355.46 il mq (iscr. a RF il 14.2.2000 al d.g.\n2982). Sennonché, al di là delle sue vastissime dimensioni, al momento\ndell’acquisto il fondo era posto a cavallo delle zone R3/R5/R6 (PR/82), poi è\nstato frazionato ed infine, nell’ambito della citata revisione del PR,\nl’edificazione dell’intero comparto è stata subordinata all’allestimento di un\npiano di quartiere (PQ-PV), quest’ultimo disciplinato da norme particolari di\ncui il Consiglio di Stato ha chiesto il completamento (cfr. ris. 2923 del\n1°.7.2003 p. 24). Si tratta quindi di un elemento che non può servire ai fini\ndell’estimo.\nDa valutare con tutte le riserve del caso è inoltre il prezzo di fr. 755.77\nsoluto per il mapp. no. 1168 di mq 1257 ubicato in loc. __________ Via __________,\ndal momento che il fondo, rimasto in zona R5, è stato aggiudicato a seguito\nd’incanto (iscr. a RF il 7.8.2000 al d.g. 15757).\nLe transazioni rimanenti riguardano tutte terreni già appartenenti alla zona R3\nma compravenduti dopo l’approvazione del nuovo PR che li ha inclusi nella zona\nR4 ed attestano i prezzi seguenti:\n- fr. 616.- il mq per il mapp. no. 514 di mq 1462, loc. __________ (iscr. a RF\nil 9.12.2003 al d.g. 31040);\nnonché, in seguito al frazionamento del mapp. no. 511:\n- fr. 590.- il mq per il mapp. no. 1765 di mq 1967, loc. __________ /__________\n__________, zona R4 (iscr. a RF il 17.3.2004 al d.g. 5780);\n- fr. 590.- il mq per il mapp. no. 1768 di mq 321, loc. __________ /__________ __________,\nzona R4 (iscr. a RF il 17.3.2004 al d.g. 5781).\n- fr. 620.- il mq per il mapp. no. 1766 di mq 403, loc. __________ /__________ __________,\nzona R4 (iscr. a RF il 21.4.2004 al d.g. 8454);\nA differenza dei primi due, questi valori offrono validi spunti per l’estimo laddove\nsono riferiti a terreni paragonabili alle proprietà qui espropriate. Innanzitutto\npoiché sono poco distanti da Via __________ e dunque appartengono ad una realtà\nurbanistica simile (densità abitativa, distanza dai servizi comunali e dai\nprincipali centri commerciali, accessibilità viaria). In secondo luogo poiché anch’essi\nsono destinati alla costruzione di immobili a reddito e sotto questo profilo\ncostituiscono oggetti sul cui prezzo influisce prevalentemente l’utile\nricavabile, meno invece il carattere prettamente residenziale che è prerogativa,\npiuttosto, delle zone a bassa sfruttabilità edilizia dove il valore del terreno\nnon è in diretto rapporto con la redditività. Il fatto che le transazioni siano\nposteriori al dies aestimandi non è motivo sufficiente per farne astrazione\nanche perché nel complesso, nel territorio luganese, durante gli ultimi anni il\nmercato immobiliare per questa tipologia di oggetti non ha registrato\nfluttuazioni importanti mantenendosi abbastanza stabile.\nSeguendo questo ragionamento, in base ai vigenti parametri edilizi (cfr. art.\n41 NAPR tabella riassuntiva) risulta un aumento proporzionale della possibilità\ndi sfruttamento di 0.2 per piano (rispettivamente di 0.1 tra le zone R4 e R5) e,\nalla luce dei dati disponibili, un incremento di valore di ca. fr. 140.-/150.- per\nogni piano.\nTutto ciò considerato il valore medio nel 2003 per la zona R6 va fissato tra\n900.- e 950.- fr. il mq, importo che pare ragionevole anche per confronti\nritenuto che un recente giudicato ha valutato i terreni R7 siti nella zona __________\ndi __________ a ca. fr. 1'200.- il mq al mese di aprile del 1999 (cfr. TRAM\n15.4.2002 in re Comune di __________ /S.).\n4.3. Il mapp. no. 457 è un terreno piano dalle dimensioni assai generose, di\nconformazione regolare, solo parzialmente sfruttato e con un ampio fronte\nstradale. Costruibile facilmente e senza condizionamenti di sorta, si presenta\nquale area perfettamente sfruttabile secondo i parametri della zona R6.\nL’indennità espropriativa è quindi fissata a fr. 950.- il mq.\n5. L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%,fissato dal Tribunale federale, che decorrono dal 19.11.2003, data dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 120 del mapp. no. 457 il ISEP 1 è tenuto a versare un’indennità di fr. 950.- il mq oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 19.11.2003.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico del ISEP 1 con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 600.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla presidente il segretario giudiziario"}