9. Trattandosi di una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere all'espropriata un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà alla COCE 1, proprietaria del mapp. no. 502 di Lugano- Sez. Pazzallo, le seguenti indennità: 1.1. fr. 430.-- il mq per l'espropriazione formale di ca. 88 mq; 1.2. fr. 6'132.-- per la soppressione di no. 1 posto auto esterno;