L'indennizzo è parimenti giustificato se il valore delle piante, vuoi per la loro qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o trascende quello del terreno nudo (RDAT I-1993 no. 51). Nel caso concreto è stato accertato nel corso del sopralluogo tenutosi il 16.09.2003, ma lo si puó parimenti desumere dalle fotografie versate agli atti, che le piante situate nella fascia di terreno espropriando si trovano proprio al limite del fondo ed assolvono certamente a funzioni sia protettive sia decorative per tutta la proprietà ragione per cui ben si giustifica che esse vengano indennizzate.