7. L'espropriata ha chiesto, infine, un risarcimento di complessivi fr. 10'120.-- per la soppressione delle piante conseguente all'intervento espropriativo. Di norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure il taglio di eventuali piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe una perdita di siffatta natura (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 90). In sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno purchè la flora sacrificata sia di particolare pregio; svolga una rilevante funzione estetica-protettiva per il fondo che la ospita.