E’ principio acquisito che a fronte della cessione di un’area da sempre destinata a posteggio l’espropriato sia indennizzato sulla base dell’art. 11 let. b Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; Zbl 1972 368 ss). Oggetto di risarcimento è soltanto il pregiudizio che non è già coperto dall’indennizzo al pieno valore venale della superficie espropriata appunto adibita a parcheggio, altrimenti si attuerebbe un indebito cumulo di indennizzi (ZR 1967 1 ss). Pertanto il danno è pari alla differenza positiva ottenuta detraendo dal valore capitalizzato del canone locativo per il posteggio, il valore venale del sedime espropriato (RDAT II-1996 no. 44; TRAM 18.8.1998 in re S./G.).