Quindi neppure il numero di posti esterni (4) indicato al p.to 2 del contratto di locazione 2.07.2002 puó - contrariamente a quanto auspicato dall’espropriata con scritto 14.10.2003 - essere considerato ai fini espropriativi. A maggior ragione, del resto, allorchè si consideri che l’adito al box deve restare, per ovvi motivi, sempre libero. A seguito dell'intervento espropriativo e nonostante le modifiche apportate al progetto, verrà soppresso un posto auto senza possibilità di ripristino (cfr. planimetrie e documentazione fotografica). E’ principio acquisito che a fronte della cessione di un’area da sempre destinata a posteggio l’espropriato sia indennizzato sulla base dell’art. 11 let.