{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-16-8_2005-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86024&nX40_KEY=4922481&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6de9b0683b3eb8d98d136db13e396254"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.16-8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:45:35", "Checksum": "f2eb4f0ee96fc9f3a725b2de68ece9bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n7.\nL'espropriata ha\nchiesto, infine, un risarcimento di complessivi fr. 10'120.-- per la\nsoppressione delle piante conseguente all'intervento espropriativo.\nDi norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure il taglio di eventuali\npiante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera\ncontrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe una perdita di\nsiffatta natura (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 90).\nIn sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica\nposta di danno purchè la flora sacrificata sia di particolare pregio; svolga\nuna rilevante funzione estetica-protettiva per il fondo che la ospita.\nL'indennizzo è parimenti giustificato se il valore delle piante, vuoi per la\nloro qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo,\navvicina o trascende quello del terreno nudo (RDAT I-1993 no. 51).\nNel caso concreto è stato accertato nel corso del sopralluogo tenutosi il\n16.09.2003, ma lo si puó parimenti desumere dalle fotografie versate agli atti,\nche le piante situate nella fascia di terreno espropriando si trovano proprio\nal limite del fondo ed assolvono certamente a funzioni sia protettive sia\ndecorative per tutta la proprietà ragione per cui ben si giustifica che esse\nvengano indennizzate.\nLa perizia giudiziaria ha quantificato il valore intrinseco di tali vegetali in\ncomplessivi fr. 5'714.--.\nIl Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali, peraltro\nnemmeno contestate dai proprietari, e di conseguenza l'indennità è fissata in\nfr. 5'714.--.\nConsiderato che la modifica apportata al progetto ha permesso di ridurre la\nsuperficie espropriata l'indennità potrà essere rettificata di comune accordo\ndirettamente dalle parti a dipendenza dei\nvegetali peritati effettivamente estirpati o danneggiati a seguito\ndell'intervento espropriativo.\n8.\nLe indennità\nespropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3,5%\nfissato dal Tribunale federale che decorrono dal 1.10.2003 (art. 52 cpv. 3\nLespr), data a far tempo dalla quale l'espropriata ha accordato l'anticipata\nimmissione in possesso (cfr. consid. 4.2).\n9.\nTrattandosi\ndi una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da\naddebitarsi dell’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere\nall'espropriata un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1\nLespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara e\npronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà\nalla COCE 1, proprietaria del mapp. no. 502 di Lugano- Sez. Pazzallo, le\nseguenti indennità:\n1.1. fr. 430.-- il mq per l'espropriazione formale di\nca. 88 mq;\n1.2. fr. 6'132.-- per la soppressione di no. 1 posto auto esterno;\n1.3. fr. 5'714.-- a corpo per la soppressione di piante varie.\n2.Sulle indennità espropriative è dovuto l'interesse al saggio\nusuale del 3,5% a far tempo dal 1.10.2003\n3.La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-- nonché le spese peritali in fr. 541.-- per il presente\ngiudizio sono a carico del ISEP 1 con\nl'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 800.-- per ripetibili.\n4.Contro\nla presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale\namministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- MCOM - MCOM - MCOM - ISEP 1\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente La segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Paola Carcano"}