{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-16-8_2005-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86024&nX40_KEY=4922481&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6de9b0683b3eb8d98d136db13e396254"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.16-8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:45:35", "Checksum": "f2eb4f0ee96fc9f3a725b2de68ece9bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n\nR2 nel periodo determinante puó essere fissato in ca. fr. 430.-- il mq. Poco\nimportano, in questo contesto, gli accordi stipulati dal Comune con altri\nespropriati nella misura in cui le indennità di fr. 250.-- il mq, che questi\nultimi hanno accettato, manifestamente non corrispondono ai valori ufficiali di\nmercato e quindi non assumono valenza decisiva ai fini dell'estimo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 86; RDAT I-1993 no. 51).\n5.\nLa part. no. 502 è un fondo\npianeggiante convenientemente urbanizzato e di dimensioni quasi doppie rispetto\nagli oggetti presi a paragone che pur essendo già edificato non ha esaurito gli\nindici di zona (cfr. scritto 14.02.2005 Dicastero del Territorio/Tribunale di\nEspropriazione e allegati).\nComplessivamente la proprietà possiede le qualità intrinseche di un buon\nterreno edilizio e quindi rientra nei parametri della quotazione di base\nstabilita sopra.\nL'onere di usufrutto a favore della madre MCON 5 gravante la quota spettante ai\nfigli MCON 6 e MCON 7 (cfr. iscriz. a RF l'11.10.1983\nai d.g. no. 16536 e 7) non comporta una riduzione del valore (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 21 no. 4).\nSotto questo profilo - ed al di là che il Tribunale di espropriazione non è\nvincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.) - l'indennità\ndi fr. 250.-- il mq offerta dal Comune, come pure il risarcimento di fr. 600.--\nil mq sollecitato dall’espropriata, non sono condivisibili poiché sono privi di\nsupporti oggettivi ed inoltre non trovano riscontro nei valori ufficialmente\ninventariati.\nL'indennità per l'espropriazione parziale del mapp. no. 502 è dunque fissata in\nfr. 430.-- il mq.\n6.\nLa proprietaria ha chiesto altresí\nla corresponsione di fr. 25'000.-- a stallo a titolo di risarcimento per la\nparziale perdita dei posteggi esterni nonché per la futura difficoltà di\naccesso all'esistente autorimessa e la messa in pericolo del servizio\nmanutenzione e nafta.\nIn sede di sopralluogo è stato accertato che la proprietà dispone di 3 posti\nauto esterni attualmente posti perpendicolarmente rispetto allo stabile di cui\nal sub. A) (cfr. verbale di sopralluogo 16.09.2003).\nIl numero di posteggi esistenti, oltre ad essere documentato (cfr. fotografie),\nè concretamente verificabile sulle planimetrie agli atti.\nIn quest’ottica vanno considerate, non tanto le dimensioni indicate dall’ente\npubblico sulla variante maggio 2004, quanto piuttosto quelle stabilite dalle\nnormative VSS per ogni veicolo e meglio una larghezza di 2.30 ml accompagnata\nda una profondità di 5 ml. (Norma VSS 640-291 tabella no. 3 a pag. 3).\nQuindi neppure il numero di posti esterni (4) indicato al p.to 2 del contratto\ndi locazione 2.07.2002 puó - contrariamente a quanto auspicato dall’espropriata\ncon scritto 14.10.2003 - essere considerato ai fini espropriativi. A maggior\nragione, del resto, allorchè si consideri che l’adito al box deve restare, per\novvi motivi, sempre libero.\nA seguito dell'intervento espropriativo e nonostante le modifiche apportate al\nprogetto, verrà soppresso un posto auto senza possibilità di ripristino (cfr. planimetrie e documentazione fotografica).\nE’ principio acquisito che a fronte della\ncessione di un’area da sempre destinata a posteggio l’espropriato sia indennizzato sulla\nbase dell’art. 11 let. b Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.\n192; Zbl 1972 368 ss). Oggetto di risarcimento è soltanto il pregiudizio che\nnon è già coperto dall’indennizzo al pieno valore venale della superficie\nespropriata appunto adibita a parcheggio, altrimenti si attuerebbe un indebito\ncumulo di indennizzi (ZR 1967 1 ss). Pertanto il danno è pari alla\ndifferenza positiva ottenuta detraendo dal valore capitalizzato del canone\nlocativo per il posteggio, il valore venale del sedime espropriato (RDAT\nII-1996 no. 44; TRAM 18.8.1998 in re S./G.).\nNel caso d’ispecie il canone mensile a posteggio non\nè fissato nel contratto di locazione 2.07.2002\nche prevede al p.to 4 una pigione annua complessiva di fr. 24'600 – pagabile in\nrate mensili anticipate di fr. 2'200.-- cadauna. Esso, pertanto, viene\nstimato per apprezzamento in fr. 60.-- mensili pari a fr. 720.-- annui,\nimporto che capitalizzato al tasso favorevole all’espropriata del 6.5%\ncorrisponde a fr. 11'077.--; dedotti fr. 4'945.-- (m 2.30 x m 5.00 x fr.\n430.-) pertinenti al sedime, il valore di 1 posteggio è di fr.\n6'132.- (fr. 11'077.- - fr. 4'945.-).\nL’indennità è dunque fissata in fr. 6'132.--.\nViceversa l'accesso all'esistente autorimessa come pure il servizio\nmanutenzione e nafta non appaiono in alcun modo pregiudicate dall'esproprio\nformale parziale ritenuto come la restante area di manovra appare comunque\nampiamente generosa (cfr. verbale di sopralluogo 16.09.2003, planimetrie e documentazione fotografica). E ció\nanche prescindendo dalla nota modifica progettuale che ha permesso di\nallontanare il tracciato stradale di 40 cm dal fronte dell'abitazione.\n"}