{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-16-8_2005-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86024&nX40_KEY=4922481&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6de9b0683b3eb8d98d136db13e396254"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.16-8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:45:35", "Checksum": "f2eb4f0ee96fc9f3a725b2de68ece9bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-8\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n4.\n4.1. L’espropriazione è subordinata al versamento di una\npiena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto\ndall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le\ncondizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo,\nsenza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht\ndes Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).\nL’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto\nespropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale\noggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe\nnell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,\n1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,\np. 734).\nStrumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,\nprevia incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,\npreferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a\nfondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per\nadeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e\nsoppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come\nanche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore\ndelle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II\n337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le\neventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché\nsiano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14\nLespr.).\nLa data conclusiva per l'estimo (dies aestimandi)\ncoincide con quella dell'anticipata immissione in possesso o, difettando la\nstessa, con quella dell'emanazione della decisione del Tribunale di\nespropriazione (art. 19 Lespr.).\n4.2. Giusta l’art. 19 Lespr., ai fini della\nvalutazione dell’indennità è determinante il momento dell’anticipata immissione\nin possesso. Se non v’è presa di possesso anticipata, sarà determinante il\nmomento dell’emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di\nespropriazione.\nNella fattispecie concreta il Comune ha chiesto l’anticipata immissione in\npossesso per il 1.10.2003 (cfr. lettera del 21.8.2003).\nL'espropriata dopo aver sollecitato, in un primo tempo, la preliminare verifica\ndella situazione pianificatoria (cfr. verbale 16.09.2003 e scritto 19.9.2003) -\nquestione affrontata e risolta nell'ambito della sentenza di approvazione del\nprogetto dell'8.10.2003 cresciuta incontestata in giudicato - ha aderito alla\nrichiesta dell'ente pubblico (cfr. scritto del 15.1.2004).\n4.3. Nel corso degli accertamenti effettuati come di rito presso i\npubblici registri sono state individuate, in ordine\ncronologico, le seguenti transazioni riferibili a terreni liberi ubicati\nin zona edificabile R2:\n- fr. 360.50 il mq per i mapp. no. 722 di 555 mq (\"prato\") e\nno. 723 di 270 mq (\"bosco\"), loc. __________ (iscr. a RF il 13.09.2000 al d.g. no. 18216). Per\nil calcolo del prezzo al mq la superficie del \"bosco\" non è stata\nconsiderata;\n- fr. 400.-- il\nmq per il mapp. no. 721 di 500 mq, loc. __________ (iscr. a RF il\n13.09.2000 al d.g. no. 18218);\n- fr. 424.-- il mq per il mapp. no. 720 di 472 mq, loc. __________\n(iscr. a RF il 16.10.2001 al d.g. no. 21502).\nPer completezza è inoltre doveroso segnalare che i proprietari delle part. no. 405, 602, 703 e 720, pure coinvolte nel presente\nprocedimento, hanno accettato l'indennità metrica di\nfr. 250.-- offerta nella tabella pubblicata.\n4.4. In materia di corretta applicazione del metodo\nstatistico - comparativo gli insegnamenti\ndella giurisprudenza consentono al Tribunale di far capo anche a transazioni\nisolate per trarre deduzioni circa il livello di mercato di particolari fondi.\nBasta che le operazioni vengano analizzate con cura e si giunga alla\nconclusione che non sono state influenzate da circostanze particolari (vendita\ntra parenti o comunque di compiacenza, vendita chiaramente speculativa, ecc.; DTF\n122 I 174; TRAM 21 settembre 1998 in re Stato del Cantone Ticino/A. E.\nSA; RDAT 1998 II n° 27).\nIn quest'ottica nulla lascia supporre nel caso concreto che le transazioni\nrinvenute siano state condizionate da elementi estranei ad una normale\ncompravendita immobiliare. Invero le parti hanno sottoscritto contestualmente\nagli atti di compravendita dei mappali in questione\n(peraltro scorporati qualche anno or sono dalla part. no. 187: cfr. iscriz. a\nRF il 13.09.2000 al d.g. no. 18201) dei contratti d'appalto generali per\nla costruzione di villette monofamiliari. D'altra parte, peró, le condizioni\nivi pattuite non appaiono suscettibili di aver influenzato il prezzo di\ncessione dei citati sedimi e quindi la redditività delle rispettive operazioni (cfr. rogiti di compravendita e contratti d'appalto\ngenerali).\nDetto questo le transazioni rinvenute costituiscono un valido campione di\nraffronto ai fini dell'estimo ritenuto come tutti gli oggetti compravenduti\nappartengano alla stessa zona e siano ubicati nelle immediate vicinanze della\nparticella esproprianda. Anch'essi sono stati coinvolti nella presente\nprocedura. Inoltre presentano una conformazione planimetrica abbastanza\nregolare ed una morfologia relativamente dolce tanto da prestarsi ad\nun'edificazione razionale secondo i parametri di zona; ed in effetti lo sono.\nBenchè le compravendite in oggetto risalgano al\n2000/2001, appaiono tuttora attendibili laddove in generale il mercato\nimmobiliare ticinese, specificatamente riferito ad oggetti analoghi, non ha\nregistrato aumenti - ma nemmeno riduzioni - degne di nota.\nSulla scorta di queste considerazioni il valore commerciale medio per terreni"}