{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-16-7_2005-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86026&nX40_KEY=4711285&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7429bdf1b58051ef52ecdbcff38830d4"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["20.2004.16-7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:15:29", "Checksum": "5d33c8fde9a97a1c366021019a56510d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-7\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n\nfr. 250.-- offerta nella tabella pubblicata.\n4.3. In materia di corretta applicazione del metodo\nstatistico - comparativo gli insegnamenti\ndella giurisprudenza consentono al Tribunale di far capo anche a transazioni\nisolate per trarre deduzioni circa il livello di mercato di particolari fondi.\nBasta che le operazioni vengano analizzate con cura e si giunga alla\nconclusione che non sono state influenzate da circostanze particolari (vendita\ntra parenti o comunque di compiacenza, vendita chiaramente speculativa, ecc.; DTF\n122 I 174; TRAM 21 settembre 1998 in re Stato del Cantone Ticino/A. E.\nSA; RDAT 1998 II n° 27).\nIn quest'ottica nulla lascia supporre nel caso concreto che le transazioni\nrinvenute siano state condizionate da elementi estranei ad una normale\ncompravendita immobiliare. Invero le parti hanno sottoscritto contestualmente\nagli atti di compravendita dei mappali in questione\n(peraltro scorporati qualche anno or sono dalla part. no. 187: cfr. iscriz. a\nRF il 13.09.2000 al d.g. no. 18201) dei contratti d'appalto generali per\nla costruzione di villette monofamiliari. D'altra parte, peró, le condizioni\nivi pattuite non appaiono suscettibili di aver influenzato il prezzo di\ncessione dei citati sedimi e quindi la redditività delle rispettive operazioni (cfr. rogiti di compravendita e contratti d'appalto\ngenerali).\nDetto questo le transazioni rinvenute costituiscono un valido campione di\nraffronto ai fini dell'estimo ritenuto come tutti gli oggetti compravenduti\nappartengano alla stessa zona e siano ubicati nelle immediate vicinanze della\nparticella esproprianda. Anch'essi sono stati coinvolti nella presente\nprocedura. Come la particella esproprianda, inoltre, ben si prestano ad\nun'edificazione razionale secondo i parametri di zona; ed in effetti lo sono.\nBenchè le compravendite in oggetto risalgano al\n2000/2001, appaiono tuttora attendibili laddove in generale il mercato\nimmobiliare ticinese, specificatamente riferito ad oggetti analoghi, non ha\nregistrato aumenti - ma nemmeno riduzioni - degne di nota.\nSulla scorta di queste considerazioni il valore commerciale medio per terreni\nR2 nel periodo determinante puó essere fissato in ca. fr. 430.-- il mq. Poco\nimportano, in questo contesto, gli accordi stipulati dal Comune con altri\nespropriati nella misura in cui le indennità di fr. 250.-- il mq, che questi\nultimi hanno accettato, manifestamente non corrispondono ai valori ufficiali di\nmercato e quindi non assumono valenza decisiva ai fini dell'estimo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 86; RDAT I-1993 no. 51).\n5.La part. no. 424 è un fondo\npianeggiante ed urbanizzato di dimensioni doppie rispetto agli oggetti presi a\nparagone che pur essendo già edificato non ha esaurito gli indici di zona (cfr.\nscritto 14.02.2005 Dicastero del Territorio/Tribunale di Espropriazione e\nallegati) ed è libero da oneri fondiari.\nComplessivamente la proprietà possiede le qualità intrinseche di un buon\nterreno edilizio e quindi rientra nei parametri della quotazione di base\nstabilita sopra.\nSotto questo profilo - ed al di là che il Tribunale di espropriazione non è\nvincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.) - l'indennità\ndi fr. 250.-- il mq offerta dal Comune, come pure il risarcimento di fr. 500.--\nil mq sollecitato dall’espropriato, non sono condivisibili poiché sono privi di\nsupporti oggettivi ed inoltre non trovano riscontro nei valori ufficialmente\ninventariati.\nL'indennità per l'espropriazione parziale del mapp. no. 424 è dunque fissata in\nfr. 430.-- il mq.\n6.L'indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio\nusuale del 3,5% fissato dal Tribunale federale che decorrono dal 1.10.2003\n(art. 52 cpv. 3 Lespr), data a far tempo dalla quale l'espropriato ha accordato\nl'anticipata immissione in possesso (cfr. consid. 4.2.).\n7.Trattandosi di una procedura di\nespropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente\nespropriante che è tenuto inoltre a rifondere all'espropriato un’equa indennità\na titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara e\npronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà al proprietario del mapp. no. 424 RFD un'indennità di fr. 430.-- il mq per l’espropriazione formale di ca. 39 mq. oltre interessi al 3,5% a far tempo dal 1.10.2003.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-- sono a carico del ISEP 1 con l'obbligo di rifondere all'espropriato fr. 600.-- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente La segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Paola Carcano"}