{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-16-3_2005-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86031&nX40_KEY=4711285&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e2ca31b429090479a4334b8d34292d1"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["20.2004.16-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:15:29", "Checksum": "638f601bfeaac77af4023308811ed25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n5.La\npart. no. 722 è un fondo pianeggiante ed urbanizzato che presenta dimensioni\nanaloghe agli oggetti presi a paragone ed è edificata con una casa di\nabitazione. Complessivamente la proprietà possiede le qualità intrinseche di un\nbuon terreno edilizio e quindi rientra nei parametri della quotazione di base\nstabilita sopra.\nGli esistenti oneri di passo veicolare gravano solo il confine N/O del fondo\nossia la parte già costituita da un sentiero e destinata ad\naccogliere la costruenda strada. Pertanto non costituiscono una pregiudiziale\npoiché non ne alterano le possibilità di sfruttamento né rappresentano un\nfattore di disturbo degno di nota. Lo stesso vale per l'onere di\ncanalizzazione.\nSotto questo profilo - ed al di là che il Tribunale di espropriazione non è\nvincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.) - l'indennità\nofferta dal Comune non è condivisibile poiché è priva di supporti oggettivi ed\ninoltre non trova riscontro nei valori ufficialmente inventariati.\nL'indennità per l'espropriazione parziale del mapp. no.722 è dunque fissata in\nfr. 430.-- il mq.\n6.L'indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio\nusuale del 3,5% fissato dal Tribunale federale che decorrono dal 1.10.2003\n(art. 52 cpv. 3 Lespr), data a far tempo dalla quale gli espropriati hanno\naccordato l'anticipata immissione in possesso (cfr. consid. 4.2.).\n7.Trattandosi di una procedura di\nespropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente\nespropriante. Poiché gli espropriati non\nsi sono avvalsi della consulenza di un legale, non si assegnano ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara e\npronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà ai comproprietari del mapp. no. 722 un'indennità di fr. 430.-- il mq per l’espropriazione formale di ca. 128 mq oltre interessi al 3,5% a far tempo dal 1.10.2003.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla presidente la segretaria\nMargherita De Morpurgo Paola Carcano"}