{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-16-3_2005-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86031&nX40_KEY=4922481&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e2ca31b429090479a4334b8d34292d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.16-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:45:36", "Checksum": "cdf1d203c5a02802e7724c38f0687656", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-3\nRegesto:\nespropriazione formale\n\n\ncorso degli accertamenti effettuati come di rito presso i pubblici registri sono state individuate, in ordine cronologico, le seguenti\ntransazioni riferibili a terreni liberi ubicati in zona edificabile R2:\n- fr. 360.50\nil mq per i mapp. no. 722 di 555 mq (\"prato\") e no. 723 di 270 mq\n(\"bosco\"), loc. __________ (iscr.\na RF il 13.09.2000 al d.g. no. 18216). Per il calcolo del prezzo al mq la superficie\ndel \"bosco\" non è stata considerata;\n- fr. 400.-- il\nmq per il mapp. no. 721 di 500 mq, loc. __________ (iscr. a RF il\n13.09.2000 al d.g. no. 18218);\n- fr. 424.-- il mq per il mapp. no. 720 di 472 mq, loc. __________\n(iscr. a RF il 16.10.2001 al d.g. no. 21502).\nPer completezza è inoltre doveroso segnalare che i proprietari delle part. no. 405, 602, 703 e 720, pure coinvolte nel presente\nprocedimento, hanno accettato l'indennità metrica di\nfr. 250.-- offerta nella tabella pubblicata.\n4.3. In materia di corretta applicazione del metodo\nstatistico - comparativo gli insegnamenti\ndella giurisprudenza consentono al Tribunale di far capo anche a transazioni\nisolate per trarre deduzioni circa il livello di mercato di particolari fondi.\nBasta che le operazioni vengano analizzate con cura e si giunga alla\nconclusione che non sono state influenzate da circostanze particolari (vendita\ntra parenti o comunque di compiacenza, vendita chiaramente speculativa, ecc.; DTF\n122 I 174; TRAM 21 settembre 1998 in re Stato del Cantone Ticino/A. E.\nSA; RDAT 1998 II n° 27).\nIn quest'ottica nulla lascia supporre nel caso concreto che le transazioni\nrinvenute siano state condizionate da elementi estranei ad una normale\ncompravendita immobiliare. Invero le parti hanno sottoscritto contestualmente\nagli atti di compravendita dei mappali in questione\n(peraltro scorporati qualche anno or sono dalla part. no. 187: cfr. iscriz. a\nRF il 13.09.2000 al d.g. no. 18201) dei contratti d'appalto generali per\nla costruzione di villette monofamiliari. D'altra parte, peró, le condizioni\nivi pattuite non appaiono suscettibili di aver influenzato il prezzo di\ncessione dei citati sedimi e quindi la redditività delle rispettive operazioni (cfr. rogiti di compravendita e contratti d'appalto\ngenerali).\nDetto questo le transazioni rinvenute costituiscono un valido campione di\nraffronto ai fini dell'estimo ritenuto come tutti gli oggetti compravenduti - tra cui figura anche la particella esproprianda - appartengano\nalla stessa zona e siano sono stati coinvolti nella presente procedura.\nInoltre, presentano una conformazione planimetrica abbastanza regolare ed una\nmorfologia relativamente dolce tanto da prestarsi ad un'edificazione razionale\nsecondo i parametri di zona; ed in effetti lo sono.\nBenchè le compravendite in oggetto risalgano al\n2000/2001, appaiono tuttora attendibili laddove in generale il mercato\nimmobiliare ticinese, specificatamente riferito ad oggetti analoghi, non ha\nregistrato aumenti - ma nemmeno riduzioni - degne di nota.\nSulla scorta di queste considerazioni il valore commerciale medio per terreni\nR2 nel periodo determinante puó essere fissato in ca. fr. 430.-- il mq. Poco\nimportano, in questo contesto, gli accordi stipulati dal Comune con altri\nespropriati nella misura in cui le indennità di fr. 250.-- il mq, che questi\nultimi hanno accettato, manifestamente non corrispondono ai valori ufficiali di\nmercato e quindi non assumono valenza decisiva ai fini dell'estimo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 86; RDAT I-1993 no. 51).\n5.La\npart. no. 722 è un fondo pianeggiante ed urbanizzato che presenta dimensioni\nanaloghe agli oggetti presi a paragone ed è edificata con una casa di\nabitazione. Complessivamente la proprietà possiede le qualità intrinseche di un\nbuon terreno edilizio e quindi rientra nei parametri della quotazione di base\nstabilita sopra.\nGli esistenti oneri di passo veicolare gravano solo il confine N/O del fondo\nossia la parte già costituita da un sentiero e destinata ad\naccogliere la costruenda strada. Pertanto non costituiscono una pregiudiziale\npoiché non ne alterano le possibilità di sfruttamento né rappresentano un\nfattore di disturbo degno di nota. Lo stesso vale per l'onere di\ncanalizzazione.\nSotto questo profilo - ed al di là che il Tribunale di espropriazione non è\nvincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.) - l'indennità\nofferta dal Comune non è condivisibile poiché è priva di supporti oggettivi ed\ninoltre non trova riscontro nei valori ufficialmente inventariati.\nL'indennità per l'espropriazione parziale del mapp. no.722 è dunque fissata in\nfr. 430.-- il mq.\n6.L'indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio\nusuale del 3,5% fissato dal Tribunale federale che decorrono dal 1.10.2003\n(art. 52 cpv. 3 Lespr), data a far tempo dalla quale gli espropriati hanno\naccordato l'anticipata immissione in possesso (cfr. consid. 4.2.).\n7.Trattandosi di una procedura di\nespropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente\nespropriante. Poiché gli espropriati non\nsi sono avvalsi della consulenza di un legale, non si assegnano ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara e\npronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà ai comproprietari del mapp. no. 722 un'indennità di fr. 430.-- il mq per l’espropriazione formale di ca. 128 mq oltre interessi al 3,5% a far tempo dal 1.10.2003.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- __________ ed __________ - __________\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla presidente la segretaria\nMargherita De Morpurgo Paola Carcano"}