1.3. fr. 4'212.30 a corpo per la soppressione di vegetali vari 2. Sulle indennità espropriative è dovuto l’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 1°.3.2004. 3. Le restanti pretese dell’espropriato sono respinte. 4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 6. Intimazione a: - RA 1 - RA 2 per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco