a condizione che i vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la superficie espropriata, e quindi l’indennizzo espropriativo, fossero esigui a tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT 1985 no. 94 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.). In concreto le piante messe a dimora entro le linee di esproprio e di occupazione temporanea formavano indiscutibilmente, se non una barriera fonica, quantomeno una rigogliosa cornice decorativa ed inoltre costituivano, almeno parzialmente, uno schermo visivo (cfr. documentazione fotografica).