stabilisce che l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196, 197 e 200; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel, op. cit., p. 741). E’ principio acquisito che la perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a condizione che i vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore botanico;