In queste condizioni la fascia di terreno sottratto di per sé stessa non bastava a schermare la proprietà da rumori molesti; inoltre l’adeguamento e la sistemazione del campo stradale – con l’eventuale incremento del traffico – erano circostanze immaginabili cosicché l’espropriato da tempo poteva e doveva aspettarsi un aumento delle immissioni foniche. Non essendosi adeguato alla situazione egli non può ora imputare all’ente pubblico un minor valore della proprietà, rispettivamente i costi per un intervento di isolazione fonica, perlomeno non senza disattendere il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno. La pretesa va quindi respinta.