Per quanto riguarda il mapp. no. 430 è vero, da un lato, che l’esproprio riguarda una superficie certamente non esigua, ma è vero anche, d’altro lato, che l’intervento espropriativo non comporta alcun condizionamento architettonico/costruttivo né impedisce o limita in modo significativo, in un’ottica finanziaria e di destinazione, quello sfruttamento razionale cui si attiene concettualmente la prassi invalsa nel tema delle potenzialità edificatorie di un fondo (Kommentar zum RPG, Riva ad art. 5, no. 165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 2251; DTF 112 Ib 263 c. 4 p. 267).