Stando così le cose il risarcimento preteso di fr. 5.- il mq non è giustificato e non vi è alcun motivo di accordare un importo superiore a quello usuale. L’indennità è dunque fissata in fr. 0.50 il mq. 5.5.1. Sotto il cappello “indennità di inconvenienza” l’espropriato ha chiesto innanzitutto la rifusione di fr. 2'400.- pari al costo per l’isolazione fonica supplementare quale conseguenza dell’avvicinamento della strada e dell’aumento di rumori. La pretesa può essere ricondotta all’art. 11 let.