nella stima del valore venale si deve tener conto delle servitù attive e passive attinenti al fondo al momento del deposito dei piani imputandole sul valore venale qualora costituissero un onere; non occorre che la riduzione sia specificata in cifre, basta che si rifletta sul risultato finale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 84 p. 266, ad art. 21 no. 1-3; DTF 119 Ib 447 c. 3). Orbene, non essendo cedibile (art. 776 cpv. 2 CC), il diritto di abitazione persiste anche in caso di cessione del fondo. In tale evenienza la servitù limita per l’acquirente la libera disponibilità del bene e, prima ancora, rappresenta un fattore negativo per la cerchia di potenziali acquirenti.