{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-15-1_2006-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90590&nX40_KEY=4711244&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2dfaf5014d58d1fa00d8234343ab67a9"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["20.2004.15-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:30:27", "Checksum": "fada3c875dbec46e5232e9f0a576d55e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)\n\n\nattiene concettualmente la prassi invalsa nel tema delle potenzialità\nedificatorie di un fondo (Kommentar zum RPG, Riva ad art. 5, no.\n165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 2251; DTF\n112 Ib 263 c. 4 p. 267).\nAnche sotto il profilo delle immissioni acustiche l’ipotesi di una svalutazione\ndella proprietà appare ben poco verosimile. Infatti, al di là che il fondo si\ntrova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, bisogna considerare che\nla strada cantonale, oltre a servire una zona residenziale densamente\ninsediata, conduce all’Ospedale distrettuale di __________ per poi proseguire\nverso note località turistiche quali R__________, M__________ ma soprattutto C__________,\ned è dunque piuttosto trafficata. In queste condizioni la fascia di terreno\nsottratto di per sé stessa non bastava a schermare la proprietà da rumori\nmolesti; inoltre l’adeguamento e la sistemazione del campo stradale – con\nl’eventuale incremento del traffico – erano circostanze immaginabili cosicché\nl’espropriato da tempo poteva e doveva aspettarsi un aumento delle immissioni\nfoniche. Non essendosi adeguato alla situazione egli non può ora imputare\nall’ente pubblico un minor valore della proprietà, rispettivamente i costi per\nun intervento di isolazione fonica, perlomeno non senza disattendere il\nprincipio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno.\nLa pretesa va quindi respinta.\n5.2. Quali ulteriori indennità per inconvenienze l’espropriato ha chiesto fr.\n500.- per due bucalettere, fr. 1'350.- per la sistemazione degli allacciamenti\nal piazzale interno, fr. 10'500.- per il muro di cinta e fr. 750.- per minori\naffitti box durante i lavori.\nTuttavia, visto l’accordo stipulato all’udienza del 18.3.2002 (cfr. verbale) ed\nin particolare i ripristini disposti a spese dell’ente espropriante come pure\nl’accessibilità garantita durante il cantiere, la domanda di risarcimento non\npuò essere accolta.\n6.6.1.\nL’espropriato ha sollecitato infine un’indennità complessiva di fr. 6'742.- per\npiantagioni e siepi diverse.\n6.2. L’art. 11 let. c Lespr.\nstabilisce che l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri\npregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso\nordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 196, 197 e 200; Wiederkehr, op. cit., p. 103\nss; Grisel, op. cit., p. 741).\nE’ principio acquisito che la perdita di piantagioni si annovera tra i\npregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a condizione che i\nvegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o\nrecassero un cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile\nqualora la superficie espropriata, e quindi l’indennizzo espropriativo, fossero\nesigui a tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT\n1985 no. 94 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.).\nIn concreto le piante messe a dimora entro le linee di esproprio e di\noccupazione temporanea formavano indiscutibilmente, se non una barriera fonica,\nquantomeno una rigogliosa cornice decorativa ed inoltre costituivano, almeno\nparzialmente, uno schermo visivo (cfr. documentazione fotografica).\nIl perito giudiziario ha elencato le piante coinvolte nell’intervento\nespropriativo stabilendone inoltre il valore (cfr. perizia 22.4.2003). Il\nTribunale non ha motivo di dubitare del referto peritale che, del resto,\nnemmeno le parti hanno contestato.\nAd opera ultimata l’ente espropriante ha trasmesso l’inventario delle piante\neffettivamente estirpate in merito al quale l’espropriato non ha sollevato\nobiezioni.\nDi conseguenza l’indennità per i vegetali effettivamente soppressi è fissata in\nfr. 3'912.30 cui si aggiungono fr. 300.- per il trapianto della palma e del\nnoce, per complessivi fr. 4'212.30.\n7.Le indennità espropriative sono completate con gli\ninteressi a decorrere dal 1°.3.2004, data dell’anticipata immissione in\npossesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio usuale del 3.5% fissato dal\nTribunale federale.\n8.Considerato che l’espropriato non si è avvalso della\nconsulenza di un legale non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. Lo ISEP 1 verserà al proprietario del mapp. no.\n430 le seguenti indennità:\n1.1. fr. 120.- il mq per l’espropriazione formale di mq 165\n1.2. fr. 0.50 il mq per l’occupazione temporanea di mq 108\n1.3. fr. 4'212.30 a corpo per\nla soppressione di vegetali vari\n2. Sulle indennità espropriative è dovuto\nl’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 1°.3.2004.\n3. Le restanti pretese dell’espropriato sono respinte.\n4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.\n5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\n- RA 1\n- RA 2\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}