{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-15-1_2006-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90590&nX40_KEY=4921969&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2dfaf5014d58d1fa00d8234343ab67a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.15-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:04:54", "Checksum": "7c7064da355c87ed4c27d004d879a434", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.07.2006 20.2004.15-1\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)\n\n2003\n- fr. 120.- il mq per il mapp. no. 1233 di mq 664, loc. F__________ (iscr. a RF\nil 30.1.2003 al d.g. 192). Il trapasso è avvenuto a seguito di aggiudicazione\nad incanto pubblico;\n- fr. 64.- il mq per il mapp. no. 1417 di mq 679, loc. F__________ (iscr. a RF\nil 16.4.2003 al d.g. 1010).\nDall’elenco sono state escluse le transazioni riferibili alla zona R2s perché\nin base alle norme di applicazione del PR in questa zona le opere di\nurbanizzazione sono a carico dei privati (art. 51 cpv. 2), ciò che ha una certa\nincidenza sui valori.\nI dati ufficiali smentiscono l’affermazione dell’espropriato secondo cui i\nvalori di zona si situerebbero sui 200.-/220.- fr. il mq; di conseguenza, pur\nnon potendo escludere a priori che i prezzi di vendita ufficiosi e richiesti\nraggiungano la quotazione indicata, la segnalazione non è risolutiva ai fini\ndell’estimo perché priva di riscontri oggettivi.\nLe località elencate sono ubicate, rispettivamente, a monte della casa per\nanziani (F__________) e della stazione (A__________) ed a confine con il Comune\ndi M__________ (P__________). Tali zone appartengono tutte alla stessa fascia\ncollinare a monte del nucleo di F__________ e, tutto sommato, dal profilo della\nsituazione si equivalgono, possiedono le caratteristiche di una piacevole zona\nresidenziale e nel contempo sono vicine e facilmente raggiungibili dal paese.\nConsiderato che, malgrado l’altalenarsi dei valori annui, a partire dal 2000 il\nmercato immobiliare sembra essere in recupero ed ha registrato una discreta\nespansione (USTAT, Dati statistiche e società, 3-2004 p. 37 ss, 3-2005 p. 6\nss), si può concludere che nel 2004 le quotazioni medie in zona R2 si\naggirassero sui 120.-/140.- fr. il mq.\nIl mapp. no. 430 è senz’altro una proprietà gradevole e le sue caratteristiche\nintrinseche lo porrebbero, di principio, nella categoria dei buoni terreni\nedilizi. Sennonché, oltre a trovarsi a ridosso della linea ferroviaria, la\nparticella è gravata da un onere di abitazione che ha per oggetto\nl’appartamento al piano terreno del quale la beneficiaria potrà disporre vita\nnatural durante. Giusta l’art. 14 cpv. 1 Lespr. nella stima del valore venale\nsi deve tener conto delle servitù attive e passive attinenti al fondo al\nmomento del deposito dei piani imputandole sul valore venale qualora\ncostituissero un onere; non occorre che la riduzione sia specificata in cifre,\nbasta che si rifletta sul risultato finale (Hess/Weibel, op. cit., ad\nart. 19 no. 84 p. 266, ad art. 21 no. 1-3; DTF 119 Ib 447 c. 3). Orbene,\nnon essendo cedibile (art. 776 cpv. 2 CC), il diritto di abitazione persiste\nanche in caso di cessione del fondo. In tale evenienza la servitù limita per\nl’acquirente la libera disponibilità del bene e, prima ancora, rappresenta un\nfattore negativo per la cerchia di potenziali acquirenti. Di conseguenza, pur\nconcedendo che è limitato all’arco di vita della beneficiaria, l’onere incide\nsul valore della proprietà.\nCiò considerato il Tribunale reputa di poter condividere l’offerta dall’ente\nespropriante e fissa quindi l’indennità espropriativa a fr. 120.- il mq.\n4.L’occupazione\ntemporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo,\nconcorrono all’attuazione dell’opera. Per definizione essa comporta l’invasione\ntransitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni di cantiere\noppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dell’opera stessa\nsenza intralci. Concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al\nproprietario.\nL’indennità per occupazione temporanea deve coprire il danno effettivo\nderivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che il proprietario\nrenda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19\nno. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).\nNormalmente l’indennità metrica annua\nriconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 il mq (TE sott.\n26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).\nIn concreto il provvedimento si rende necessario solo per consentire l’esecuzione\ndell’opera e, viste le garanzie offerte dall’ente espropriante (cfr. verbale\ndel 18.3.2002), non compromette l’accesso alla proprietà. Inoltre il sedime\ncolpito è circoscritto alla striscia di giardino lungo il fronte stradale per\nla quale non è stato ipotizzato alcun miglior uso.\nStando così le cose il risarcimento preteso di fr. 5.- il mq non è giustificato\ne non vi è alcun motivo di accordare un importo superiore a quello usuale.\nL’indennità è dunque fissata in fr. 0.50 il mq.\n5.5.1.\nSotto il cappello “indennità di inconvenienza” l’espropriato ha chiesto innanzitutto\nla rifusione di fr. 2'400.- pari al costo per l’isolazione fonica supplementare\nquale conseguenza dell’avvicinamento della strada e dell’aumento di rumori.\nLa pretesa può essere ricondotta all’art. 11 let. b Lespr. che ammette come\nrisarcibile l’espropriazione che provocasse un deprezzamento della frazione\nresidua, ipotesi che potrebbe concretizzarsi se, per effetto dell’intervento, il\nterreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato\nrazionalmente, oppure se una costruzione esistente fosse privata di un’importante\narea di sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad\nart. 19 no. 183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998\nno. 27 c. 3.1; TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).\nPer quanto riguarda il mapp. no. 430 è vero, da un lato, che l’esproprio\nriguarda una superficie certamente non esigua, ma è vero anche, d’altro lato, che\nl’intervento espropriativo non comporta alcun condizionamento\narchitettonico/costruttivo né impedisce o limita in modo significativo, in\nun’ottica finanziaria e di destinazione, quello sfruttamento razionale cui si"}