cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà invero contenute della causa. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 360 del mapp. no. 213 l’ente espropriante verserà all’espropriata un’indennità di fr. 250.- il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali: - del 4% dal 15.2.2003 al 30.4.2003 - del 3.50% dal 1°.5.2003 in poi. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.