6.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 45 del mapp. no. 212 l’ente espropriati verserà agli espropriati fr. 250.- il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali: - del 4% dal 15.2.2003 al 30.4.2003 - del 3.50% dal 1°.5.2003 in poi. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 3.