Infatti, come già spiegato all’udienza, la facoltà di avviare un procedimento espropriativo spetta solo a chi è titolare del diritto per legge, ossia al Comune stesso (art. 2 cpv. 1 Lespr.), mentre il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per costringere l’ente pubblico a procedere all’espropriazione.