7.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale motivo per cui non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 30 del mapp. no. 4163 l’ente espropriante verserà all’espropriato fr. 300.- il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali: - del 4% dal 24.10.2002 al 30.4.2003 - del 3.5% dal 1°.5.2003 in poi. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 3.