65, 1986 no. 75, II-1998 no. 27). Difatti, il fondo si distingue per una caratteristica particolare, ossia per la sua appartenenza a due diverse zone di PR cosicché, sebbene non sia completamente occupato da edifici, il trasferimento di indici da una parte all’altra del fondo è escluso (art. 38a LE). Ne consegue che la parte espropriata dev’essere valutata come entità a sé stante con la conseguenza che l’area lungo il fronte stradale di Via __________ risulta interamente sfruttata dal profilo edilizio (senza però superare i limiti ammessi) ed è perciò assimilabile ad un terreno complementare. Tutto ciò considerato l’indennità per l’espropriazione formale di mq 30 del mapp.