ciò mediante contratto di compravendita del 19.2.2007 (d.g. 1300). Le pretese dipendenti da un procedimento espropriativo sono di natura reale e perciò, nel caso di trapasso di proprietà per compravendita durante una procedura, esse sono trasferite automaticamente dal precedente al nuovo proprietario, salvo che nel contratto il venditore si sia espressamente riservato il diritto di restare parte nel procedimento e quindi l’esercizio dei diritti derivanti dall’espropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1).