6.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, rappresentato da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di mq 1 del mapp. no. 4685 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità di fr. 600.- il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali: - del 4% dal 24.10.2002 al 30.4.2003 - del 3.5% dal 1°.5.2003 in poi. 2. La pretesa di indennizzo per lo spostamento dell’insegna è respinta.