Tali peculiarità non sono sminuite dagli oneri gravanti il fondo (art. 14 cpv. 1 Lespr.) poiché questi sono prevalentemente riferiti ad infrastrutture pubbliche ed a manufatti incorporati nello stabile esistente che non compromettono né le possibilità di sfruttamento né l’eventuale vendita. Per la verità tra le servitù iscritte se ne distingue una particolare, ossia un onere di abitazione, che di principio, limitando la libera disponibilità del bene, potrebbe assurgere a fattore negativo; tuttavia trattandosi in concreto di uno stabile a reddito ed essendo l’onere riferito ad uno solo degli appartamenti (cfr. istanza di iscrizione del diritto di abitazione d.g. 2011 del 14.3.2005)