1226 e Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 424 con rinvii giurisprudenziali; TRAM no. 50.2001.00020 dell’11.1.2002); che di conseguenza l’istanza dev’essere respinta. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. L’istanza è respinta. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco