Ipotesi, queste, che non si avverano nella fattispecie; che, stante tale quadro legislativo, il Tribunale di espropriazione non ha competenza alcuna per imporre ad un Comune – o ad un qualsiasi altro ente – di esercitare il diritto di espropriazione, e segnatamente di dare avvio ad una procedura di espropriazione formale (DTF 102 Ib 57 c. 3a). Secondo dottrina e giurisprudenza un tale obbligo potrebbe essere impartito, se del caso, solo dall’autorità competente a conferire il diritto di espropriazione o dall’autorità investita del potere di vigilanza sull’ente espropriante (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no. 1226 e Moor, Droit administratif, vol.