no. 478 mediante rifusione di una piena indennità; che l’istanza può essere decisa sulla base degli atti; che legittimati ad avviare una procedura di espropriazione formale sono unicamente i titolari del diritto di espropriazione designati nella legge, ovvero il Cantone ed i Comuni nell’ambito della loro giurisdizione (art. 2 cpv. 1 Lespr) nonché gli enti di diritto pubblico, ed eventualmente di diritto privato, ai quali il Consiglio di Stato abbia conferito il diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 Lespr; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, p. 360 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no. 1224 ss);