La Sezione ha tuttavia negato la propria competenza ad intervenire sostenendo, in particolare, che “la procedura di espropriazione formale avviene su istanza dell’ente espropriante oppure dell’espropriato, la quale dovrà essere inoltrata al Tribunale delle espropriazioni a cui toccheranno le valutazioni e i giudizi del caso” e che toccherebbe “all’istante valutare se adire il Tribunale delle espropriazioni in applicazione dei disposti della Legge di espropriazione”. Pur dubitando di tali indicazioni, ISES 1 chiede di conseguenza a questo Tribunale l’avvio di una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no.