7. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito della lite (art. 47 e 49 LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 consid. 5.1). Di conseguenza in concreto sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti. richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971 dichiara e pronuncia 1. L’istanza è respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva dello COEP 1. 2. L’eccezione di incompetenza del Tribunale di espropriazione è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono a carico degli istanti in solido.