Di conseguenza non ricade nel campo di applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LPT (Riva, op. cit., no. 107). L’art. 75b Cost fissa in modo definitivo la quota massima di residenze secondarie nei Comuni ed esplica effetti giuridici immediati vietando il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei Comuni nei quali la quota del 20% è già raggiunta o superata. Si tratta quindi di una norma a valenza pianificatoria oltre che edilizia. La limitazione non risulta da un atto di applicazione cantonale bensì discende direttamente da una norma costituzionale (cfr. DTF 139 II 243 c. 9.1) immediatamente applicabile e vincolante tanto per le autorità quanto per i privati.