Ciò anche se un determinato provvedimento sia ordinato dal Cantone nell’ambito della procedura di approvazione del piano, e se la competenza pianificatoria così come l’obbligo di pianificare gli sono conferiti in modo imperativo dalla legislazione superiore, ch’esso è tenuto a rispettare. Il Cantone, dal canto suo, potrebbe dover rispondere di un divieto di costruzione qualora lo avesse esso stesso istituito mediante un provvedimento pianificatorio indipendente dal PR comunale, fondato su una norma concedente diretta competenza di applicazione e suscettibile di autonoma impugnazione (RDAT II-1998 no. 34).