vincolante per il privato (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 106 ss). L’indennità conseguente all’istituzione di una misura pianificatoria restrittiva i cui effetti equivalgono ad un’espropriazione è dovuta dall’ente che ha adottato la misura stessa, e quindi normalmente dai Comuni nella loro veste di autorità pianificatorie (Riva, op. cit., no. 197; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 637). Questo è il caso anche nel Cantone Ticino ove la pianificazione locale rientra nelle competenze del Comune e si traduce con l’adozione del PR (art. 18 cpv. 1 Lst), atto che stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo (art. 19 cpv. 1 Lst, art. 14 cpv.